
ART 14
In veste di Cooperativa Sociale e in base alla Convenzione quadro articolo 14 del D. Lgs. n. 276/03, Blue service può assolvere, per conto di AZIENDE agli obblighi di legge mediante il conferimento di commesse di lavoro, anche a parziale copertura dell’obbligo di assunzione di disabili.
Questo tipo di convenzione permette alle aziende di adempiere agli obblighi di legge senza assumere direttamente il lavoratore disabile, ma assegnando alla cooperativa sociale di tipo B una o più commesse di lavoro.
ASSUNZIONE DISABILI ART 14
La Convenzione fissa un numero massimo di coperture deducibili:
- 1 disabile, fino a 50 dipendenti;
- 2 disabili, da 51 a 70 dipendenti;
- 3 disabili, da 71 a 100 dipendenti;
- il 50% della quota di riserva, oltre 100 dipendenti.
La Convenzione Quadro della Provincia di Brescia, all’art. 8, individua nei soggetti svantaggiati con possibilità di inserimento agevolato le seguenti tipologie di persone: disabili psico-intellettivi, disabili con invalidità fisica e/o sensoriale superiore al 67%, sordomuti, non vedenti, disabili ultra quarantacinquenni, disabili disoccupati da minimo 24 mesi, disabili ritenuti di difficile inserimento su valutazione del Comitato Tecnico Provinciale.
VANTAGGI PER LE AZIENDE
- Possibilità di adempiere ad una parte degli obblighi senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità conferendo commesse di lavoro alla cooperativa sociale evitando le conseguenze previste L. 68/99 in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione pubblici appalti).
- Possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35.
- Alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del disabile.